Superbonus 110%
I Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus) si applicano alle prime e seconde case, sia unifamiliari, sia villette a schiera, sia unità immobiliari in condominio.
Lo stesso soggetto può ottenere l’ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Si può scegliere di trasformare la detrazione in credito di imposta di pari importo e utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti.
In caso si opti per la compensazione, il contributo è anticipato dal fornitore che effettua gli interventi, che recupera un credito di imposta del 110% cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Possono usufruire del superbonus, per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica, i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
- i condomìni;
- le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (per questi soggetti il Superbonus scade il 30 giugno 2022);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
- organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Qui di seguito gli interventi ‘trainanti’ che danno diritto ai superbonus 110%:
- Realizzazione di cappotto termico
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle singole unità immobiliari e nelle villette a schiera
- Messa in sicurezza antisismica
Qui gli interventi ‘trainati’ che danno diritto al superbonus 110% se realizzati congiuntamente a quelli ‘trainanti’:
- Interventi di efficientamento energetico (già agevolati con l’ecobonus tradizionale)
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
- Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
- Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
Per usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento energetico, il contribuente deve:
- acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima dell’intervento;
- chiedere uno o più preventivi;
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento al DM Requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese;
- acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento;
- pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori);
- inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA secondo le modalità indicate nel DM Asseverazioni.